Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).
L’eventuale eccedenza può essere computata dall’azienda donatrice in aumento dell’importo deducibile, fino al quarto periodo d’imposta successivo alla prima dichiarazione.

